Pomezia (giovedì, 14 agosto 2025)–È arrivata oggi la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) che conferma la correttezza dell’iter adottato dal Comune di Pomezia riguardo al maxi appalto per la gestione dei rifiuti urbani.
di Margherita Brescia
La sentenza, definita “storica”, respinge il ricorso presentato da una società privata che contestava l’annullamento dell’aggiudicazione, riaffermando la validità del bando da oltre 74 milioni di euro per un contratto della durata di 8 anni, fino al 2029. L’appalto copre un ampio ventaglio di servizi: dalla raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti all’igiene urbana, fino alla pulizia degli arenili. Sebbene l’iter sia iniziato già nel 2021 sotto la precedente amministrazione guidata dall’ex sindaco Adriano Zuccalà, l’accordo definitivo non era mai stato sottoscritto a causa del dissenso tra l’amministrazione e la società aggiudicataria sul Piano Economico-Finanziario (PEF).
La ditta, infatti, riteneva il compenso insufficiente per coprire i costi operativi, anche alla luce delle nuove disposizioni dell’ARERA, e ha dichiarato l’impossibilità di procedere senza revisione. Il Comune ha giustificato l’annullamento richiamando il rifiuto dell’azienda a firmare il contratto e sollevando dubbi sui requisiti tecnici e morali della stessa, aggravati da una vicenda giudiziaria che coinvolgeva un ex dirigente della società. Di fronte al TAR, la ditta ha sostenuto che fosse il Comune ad aver modificato le condizioni del bando, oltre a lamentare la tardività del provvedimento e i costi già sostenuti per attrezzature e infrastrutture.
Il TAR ha rigettato tutte le lamentele, richiamando il principio della “lex specialis”: il bando di gara costituisce norma vincolante sia per l’ente pubblico sia per i partecipanti, e non può essere modificato unilateralmente. Ritenendo legittimo l’annullamento dell’aggiudicazione, il Tribunale ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali. La sentenza apre ora la strada all’avvio di una nuova procedura di gara, mentre il servizio rifiuti continuerà a essere garantito dalla ditta attuale in regime transitorio.
Rimane comunque aperta la possibilità di un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato da parte dell’azienda esclusa.
Last modified: Agosto 14, 2025

