Pratica di mare-Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso presentato da un pilota della Guardia di Finanza in servizio a Pratica di Mare, sospeso per non aver effettuato la vaccinazione anti-Covid 19. La decisione arriva dopo mesi di contenzioso e chiarisce che la sospensione resta legittima, ma non possono essere applicate ulteriori penalizzazioni come la decurtazione dell’anzianità di servizio.
di Margherita Brescia
L’ufficiale aveva impugnato il provvedimento, sostenendo che la sanzione inflitta fosse sproporzionata e non conforme ai principi costituzionali, oltre che dannosa per la sua posizione economica e familiare. L’amministrazione delle Fiamme Gialle aveva difeso la propria decisione richiamandosi al decreto legge 172/2021, che imponeva l’obbligo vaccinale al personale del comparto Difesa e Sicurezza.
Con la sentenza del 3 ottobre 2025, i giudici del TAR hanno riconosciuto che l’atto di sospensione era conforme alla normativa in vigore, trattandosi di un provvedimento previsto in caso di mancata vaccinazione. Tuttavia, hanno stabilito che la riduzione dell’anzianità di servizio non poteva essere disposta, poiché non esiste una norma che consenta di aggiungere tale sanzione alla sospensione.
Il pilota resta dunque sospeso dal servizio, ma vedrà riconosciuto il periodo utile ai fini della carriera. La decisione apre la strada a possibili ricorsi analoghi da parte di altri militari o appartenenti alle forze dell’ordine che si trovano in situazioni simili.
Un caso che riaccende il dibattito su come conciliare le misure sanitarie straordinarie adottate durante l’emergenza pandemica con le garanzie individuali previste per il personale dello Stato, soprattutto nei corpi armati dove disciplina e diritto pubblico si intrecciano in modo delicato.
Last modified: Novembre 6, 2025

